Nel caso di demolizione e ricostruzione il livello di sicurezza del post operam è sicuramente pari (o superiore se lo si ritiene opportuno) al 100% in quanto si tratta di edificio nuovo, mentre quello dell’ante operam dipende dallo stato di fatto della struttura.
Per quanto riguarda PRO_SMB se il modello ante-operam non porta neanche i carichi verticali, si può inserire un qualsiasi valore piccolo di %ag, ad esempio 1% (rPGA=0.01), in quanto viene comunque considerato sempre un TR convenzionale Trc di almeno 10 anni (come stabilito dall’allegato A per il sismabonus).
Se fare o meno il modello anche dell’ante operam si tratta di questioni burocratiche per le quali non siamo in grado di dare una risposta, occorre sentire direttamente gli organi di competenza. Ai fini della classificazione occorre comunque avere informazioni sullo stato del modello iniziale altrimenti non è possibile stabilire il passaggio di classi con il metodo convenzionale. Nel caso in cui ritenga opportuno non fare il modello per l’ante operam si può ignorare la classe iniziale ed utilizzare solo i dati relativi al post operam.
A tal proposito si allega la circolare rilasciata dal CNI rilasciata in data 12/04/2021 che chiarisce alcuni aspetti.
In particolare al punto 2) indica quali sono i casi in cui si possa omettere l’attribuzione della classe di rischio (miglioramento senza nessun passaggio di classe, utilizzo del metodo semplificato, demolizione-ricostruzione)
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